Il privato cittadino può accedere ai documenti amministrativi sui quali abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti medesimi (art. 22, legge 241/1990).
Procedimento
Il diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990 prevede la possibilità di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
- Accesso informale (art. 5, DPR 184/2006): richiesta, anche verbale, esaminata immediatamente e senza formalità. È esercitabile qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati.
- Accesso formale (art. 6, DPR 184/2006): richiesta scritta. È previsto qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati. La domanda viene esaminata e formalmente accolta, differita o respinta.
Requisiti d’accesso
L’interessato deve essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, legge 241/1990).
Il diritto all’accesso è negato qualora dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche (art. 24, legge 241/1990).
Contro i provvedimenti di diniego, l’interessato può ricorrere al giudice amministrativo (TAR).
Documenti da presentare o allegare
- Documento di riconoscimente in corso di validità.
- Eventuale documentazione comprovante il proprio potere rappresentativo.
A chi rivolgersi
La richiesta di accesso, informale o formale, è comunque sempre rivolta al responsabile del procedimento dell’ufficio competente. A quest’ultimo compete ogni decisione in merito.
La richiesta di accesso può comunque essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio relazioni con il pubblico
Tempi
30 giorni. Trascorso tale periodo senza risposta, la domanda si intende respinta.