Anagrafe: iscrizione di cittadino UE

Tutte le informazioni utili per un cittadino appartenente all'Unione Europea per l'iscrizione anagrafica.

Per i cittadini UE vale tutto quanto riportato nella scheda relativa Richiesta di residenza con l’aggiunta di quanto riportato nella presente scheda.

Requisiti d’accesso
- Vale quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza.
- Regolarità di soggiorno in Italia: sono richiesti gli specifici requisiti indicati nel paragrafo “Documenti da presentare o allegare”. In particolare, il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per più di 3 mesi è in posizione regolare se:
    - Ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, come previsto dagli articoli 14 e seguenti del D.LGS n. 30 del 2007. Tale posizione è dimostrata con l’attestazione del diritto di soggiorno permanente.
Oppure
          - caso A: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato
     - caso B: dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
     - caso C: è iscritto a un corso di studi/formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
     - caso D: è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base ai precedenti casi
casi particolari:
     - Minori non accompagnati: si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela
     - Motivi religiosi: vedi paragrafo Documenti da presentare o allegare.

Documenti da presentare o allegare
- Oltre alla documentazione prevista in generale per la dichiarazione di residenza, deve essere allegata anche la specifica documentazione prevista per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
- Copia di un documento di identità valido per l’espatrio, in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità del paese di cui si possiede la cittadinanza
- Nel caso ci siano rapporti di parentela/affinità: documenti (come certificato di matrimonio, certificati di nascita, con paternità e maternità) attestanti detti rapporti
- Se il cittadino proviene da altro comune nella cui anagrafe risulta tuttora iscritto:
Attestato che certifichi il diritto di soggiorno permanente (art. 16 del D.LGS n. 30 del 2007), oppure
Attestazione di iscrizione anagrafica in altro comune
- Se, invece, il cittadino proviene dall’estero e NON prova di essere già titolare del diritto di soggiorno permanente,
caso A: cittadino lavoratore subordinato o autonomo
Documentazione attestante l’attività lavorativa, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. A tal fine valgono: (circolare Min. interno n. 45 dell’8.8.2007
in caso di lavoro subordinato, uno dei seguenti documenti:
l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
la preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
in caso di lavoro autonomo, uno dei seguenti documenti:
il certificato d’iscrizione alla camera di commercio
l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’agenzia delle entrate
in caso di libera professione: documento che dimostri l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale

Caso B: cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37). La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente solo l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

Caso C: cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale
Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
Copertura dei rischi sanitari:
Per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario
Per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario

Caso D: familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Nel caso in cui il familiare, UE o straniero, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 30 del 6.2.2007. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti, non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla competente prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino già iscritto. Se, invece, il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:
Copia della documentazione originale, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela (es: certificato di matrimonio, o di nascita con maternità e paternità, ecc.)
Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino UE (solo nei casi previsti dalla legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico). L’attestazione può essere presentata nella forma dell’autocertificazione da parte del cittadino UE già residente
Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE avente un autonomo diritto di soggiorno. La presentazione di questo documento, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. C, del D.LGS 6.2.2007, n. 30, può essere omessa in quanto presente già agli atti del comune stesso (circolare Min. interno n. 19 del 6.4.2007, paragrafo 2)
Se il cittadino UE titolare dell’autonomo diritto di soggiorno e già residente NON è lavoratore:
Deve disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari
Il familiare deve produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale, secondo le previsioni della circolare Min. interno n. 39 del 18.7.2007, punto 8
Se il familiare è cittadino non UE deve produrre:
Visto d’ingresso, se proviene da un paese per il quale è richiesto
Carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.LGS. n. 30 del 2007

Casi particolari
Minori non accompagnati: Il tutore o l’affidatario dovranno esibire il provvedimento del tribunale dei minori
Motivi religiosi: Il responsabile della comunità religiosa in Italia, dovrà presentare una dichiarazione vistata dalla curia vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto dal cittadino comunitario e l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio.

Tempi
Vale quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza, con la precisazione che entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe dispone accertamenti sulla veridicità della dichiarazione stessa e verifica i documenti attestanti la regolarità del soggiorno, qualora il cittadino UE provenga dall’estero (circ. Min. interno n. 9/2012 del 27.4.2012, paragrafo 5).

Contatti

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