Con l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 12.9.2014, n. 132, i coniugi possono concludere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile un accordo:
- di separazione o di scioglimento del matrimonio
- di cessazione degli effetti civili
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza di uno dei coniugi o quello del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Visto il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’Ufficiale di Stato Civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, che, pertanto deve essere presente di persona al momento della dichiarazione stessa.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Va pertanto esclusa qualunque causa avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l’uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 6 mesi di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’Ufficiale dello Stato Civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile esige il diritto fisso pari a 16,00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo.