Cremazione resti mortali e ossei

Dopo l’esumazione (trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura) o dopo l’estumulazione (trascorsi più di 20 anni dalla data di sepoltura), le salme possono essere rinvenute non consunte. 
In questo caso, se i congiunti non desiderano reinumarle, è possibile ricorrere alla cremazione di ciò che resta del cadavere.
Per effettuarla è necessario richiedere l'autorizzazione al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, o dove si trovano i resti mortali.
Le ceneri dei resti cremati verranno poi raccolte in un'urna cineraria sigillata e si potranno conservare in un loculo cinerario, oppure inumate all’interno di appositi spazi nei cimiteri comunali, disperse in natura o conservate a casa, come meglio descritto nella scheda Destinazione delle ceneri . 
Chi può richiedere l'autorizzazione
- Il coniuge;
- (se il defunto è celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a) il parente più prossimo;
(nel caso di più parenti dello stesso grado) la maggioranza dei parenti.
In caso di minori o di interdetti la volontà alla cremazione può essere espressa dai loro legali rappresentanti.
Documenti da allegare
- Richiesta di Cremazione 
- Permesso di seppellimento originale
- Richiesta di trasporto al luogo di cremazione 

In breve

Condizioni necessarie
- Salme rinvenute non consunte
- Autorizzazione del Sindaco

Chi può richiederla
- Il coniuge o il parente più prossimo
- Per minori o interdetti: il legale rappresentante

Documenti richiesti
- Richiesta di cremazione
- Verbale di esumazione/estumulazione

Costi
Marche da bollo

Documenti
Documenti
  DOC36,9K CRE_Richiesta_Cremazione_resti_mortali.doc

  PDF169,5K CRE_Richiesta_Cremazione_resti_mortali.pdf

Ufficio Competente

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