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Edilizia pubblica - Riscatto zona 167

La L. 448/98 consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di eliminare i vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati sulle aree cedute in diritto di superf./proprietà nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani di Zona 167/62, già concesse in diritto di superficie, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio.

I medesimi soggetti possono chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

PERCHÉ È VANTAGGIOSO ACQUISTARE LA PROPRIETÀ

Con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si diventa proprietari, in proporzione ai millesimi dell'area su cui è edificato l'immobile comprese le aree di pertinenza per cui l'alloggio potrà essere venduto con la piena disponibilità dell'area su cui insiste. Si ricorda, infatti, che il valore di un appartamento in diritto di superficie è inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà, proprio perché dopo 99 anni il terreno su cui è costruito ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del fabbricato, salvo rinnovo. 

La rimozione dei vincoli del prezzo di alienazione e del canone di locazione, inoltre, permetterà di vendere o locare l'alloggio al valore corrente di mercato.

INDICAZIONI PRATICHE
I cittadini che intendono trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà possono richiedere la determinazione dei corrispettivi utilizzando la modulistica appositamente predisposta e presentandola all'Ufficio Protocollo del Comune in modalità cartacea o tramite PEC.
Per effettuare le richieste di quantificazione o aderire alla proposta del Comune, non è necessario che tutti i condomini di uno stabile siano d'accordo, ma ciascuno può decidere individualmente in totale autonomia dagli altri.
 
La richiesta non è vincolante in alcun modo per il soggetto interessato, diviene tale solo in seguito alla formale accettazione della proposta formulata dall'Amministrazione comunale.
 
L'interessato che vorrà aderire alla proposta dovrà trasmettere al Comune la propria accettazione (utilizzando la relativa modulistica) comunicando anche il nominativo del notaio che sarà incaricato della stesura dell'atto di trasformazione /rimozione dei vincoli.
 
Chi decide di non aderire alla proposta formulata dal Comune rimane nella situazione attuale con le medesime condizioni stabilite dalla convenzione stipulata a suo tempo tra Comune e cooperativa o impresa che ha realizzato l'edificio.
 
La trasformazione del diritto potrà comunque avvenire successivamente, in qualunque momento, previa rideterminazione degli importi dovuti al momento della nuova richiesta.

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