L'attività temporanea di vendita, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 62/2018, è effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi individuati dal Comune, che ne definisce le modalità di svolgimento e a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente.
L'attività temporanea di vendita è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento, limitatamente alla durata dell'evento stesso e alle seguenti aree o locali dove questo può svolgersi:
- in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
- in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.
Come presentare la domanda
L'attività temporanea di vendita in occasione di particolari eventi è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.61R.
L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica ai fini della registrazione (altrimenti detta notifica sanitaria) ed è consentito il consumo sul posto dei prodotti venduti.