L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto.
L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11.12.2016, dall'art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS.
Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Documenti da allegare
Autovidimazione registro cose antiche e usate (vedi modulistica).
Autovidimazione registro cose antiche e usate
Il commerciante di cose antiche e usate provvede all'autovidimazione in tutte le pagine del "Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi" e poi deve inviare tramite PEC allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) il modulo (disponibile nella sezione Documenti da allegare) compilato e firmato.
Copia della dichiarazione, con la ricevuta telematica di avvenuta presentazione al SUEAP, deve essere allegata al registro oggetto della vidimazione e ne costituisce parte integrante.
All'atto di un eventuale controllo, il registro deve essere esibito all'agente accertatore contestualmente alla dichiarazione e alla ricevuta della medesima tramite PEC.
In caso di violazione dell'obbligo, è la Prefettura l'autorità competente sia alla ricezione del verbale di accertamento e degli eventuali scritti difensivi sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
PEC Comune di Civitella Paganico
comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it