Si tratta dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio, nel settore non alimentare, che si effettua per mezzo di apparecchi automatici, in esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture.
È individuata al punto 1.11.3 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
La SCIA di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica viene presentata per l'avvio dell'esercizio. Per avvio si intende l'apertura di un'azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione attraverso l'utilizzo di distributori automatici.
L'apparecchio automatico, come definito dall'Accordo del 29.04.2010 fra Governo e Regioni, non è uno stabilimento ma solo un "bene strumentale in capo (...) all' impresa che svolge servizio di ristoro".
Il SUAP territorialmente competente è quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione dell'imprenditore, non essendo dovuta alcuna SCIA per l'installazione degli apparecchi.
Nello specifico il titolare è tenuto al solo invio della comunicazione all'ASL per il tramite del SUAP dell'elenco degli apparecchi per la vendita di prodotti alimentari installati al momento dell'apertura (in allegato alla SCIA), elenco che sarà poi semestralmente aggiornato con la comunicazione delle installazioni / disinstallazioni intervenute nei 6 mesi.
La competenza territoriale dell'ASL coincide con quella del SUAP. Nel modulo il soggetto può indicare anche la sede del magazzino.
Come presentare la pratica
- Avvio di un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:
a. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R
b. la notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), precedentemente e altrimenti nota come notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- Subingresso in un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:
a. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R
b. la notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), precedentemente e altrimenti nota come notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- Cessazione di un'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.
Successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari
È necessaria una comunicazione semestrale alla ASL tramite il SUAP competente per territorio, cioè ancora quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione dell'imprenditore.
Il relativo modulo è reperibile nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) fra gli allegati disponibili in "avvio" e "variazione" del codice attività 47.93.1R, ed anche, trattandosi di una comunicazione con cadenza semestrale, in "adempimenti tecnici" dello stesso codice (sempre sotto il "tab" del codice attività).
Pertanto, sarà archiviata come non dovuta, e non trasmessa alla ASL, ogni comunicazione semestrale presentata da imprese che non hanno sede legale e che non hanno avviato la loro attività nel Comune di Civitella Paganico.