Vendita in spacci interni nel settore non alimentare

Informazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso o l'ampliamento dell'attività di vendita.

Si tratta della vendita di prodotti non alimentari a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività è individuata al punto 38 della Tabella ‘A’ allegata al Decreto Legislativo 222/2016 (Madia 2).

Come presentare la domanda
- Apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
È sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.
- Subingresso in attività di vendita
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.
- Cessazione dell'attività di vendita
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUEAP.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Ufficio di competenza

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