Vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare

Cosa fare per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività di vendita.

Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio che si effettua per corrispondenza, tramite televisione, in via telematica (on line) e con altri sistemi di comunicazione, nel settore alimentare.
Per la modalità di vendita in via telematica (on line) vedi la scheda Commercio elettronico (e-commerce).
È sempre necessario presentare al SUEAP, prima dell’inizio dell’attività, anche la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004). 
Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita, compresa quella di prodotti artigianali alimentari di propria produzione.

Documenti da presentare 
Moduli del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)
Avvio attività / Subingresso
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- Notifica sanitaria alimentare

Come presentare la pratica
- Avvio di un'attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
a. la SCIA per avvio dell'attività
b. la Notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Nella compilazione in STAR della SCIA per l’avvio dell’attività, il quadro D1 richiede di dichiarare che i locali di esercizio abbiano rispettato le norme in materia di idoneità dei locali: per locali di esercizio si intendono quelli dove si realizza la produzione e/o lo stoccaggio/deposito delle merci poi vendute per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare.
- Subingresso in un'attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
a. la comunicazione per subingresso
b. la Notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- Cessazione attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R.
- Commercio elettronico come attività accessoria ad altra tipologia di vendita
Se l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita al dettaglio, già precedentemente segnalata al SUEAP, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo e quindi non serve alcun adempimento al SUEAP, qualora la vendita riguardi gli stessi beni oggetto dell'attività principale.

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Ufficio di competenza

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