In un impianto di distribuzione carburanti esistente costituiscono modifiche lievi e soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 66, commi 1 e 2 della Legge Regione Toscana 62/2018, i seguenti interventi:
- la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
- la variazione del numero di colonnine per l'erogazione dei carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica;
- la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
- la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
Documenti da presentare
La comunicazione deve essere corredata dalla richiesta di esame progetto da presentare ai Vigili del Fuoco completa di relativa modulistica; tale richiesta può essere anche presentata precedentemente alla comunicazione di modifiche, nel qual caso copia della richiesta ai vigili del fuoco o del parere favorevole conseguito deve essere allegata alla comunicazione di modifiche inoltrata al Comune.
Modifiche impianto esistente che non necessitano di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale (art.57 comma 1 L.R. 28/05):
- Distributore carburanti al pubblico - SCIA per modifiche non sostanziali (documentazione sottostante)
- Planimetria in scala non superiore a 1:100 firmata da un Tecnico abilitato
- Relazione tecnica descrittiva firmata da un Tecnico abilitato
- Documento di identità del/dei richiedente/i
- Documento di identità del tecnico abilitato
Comunicazione variazione del gestore:
Distributore carburanti - Comunicazione variazione del gestore (documentazione sottostante).
Come presentare la pratica
Le modifiche a un impianto esistente che non necessitano di autorizzazione da parte del comune sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) esclusivamente in modalità on line, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.01R.
Il soggetto interessato dichiara:
- i dati anagrafici;
- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del Codice del commercio;
- gli estremi dell’autorizzazione petrolifera di cui è titolare;
- le caratteristiche dell’impianto;
- la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all’impianto.
Le modifiche soggette a SCIA sono inviate al SUEAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, e possono essere effettuate dalla data di presentazione della dichiarazione; i lavori possono essere in ogni caso effettuati solo dopo che è stato ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco.
Il SUEAP invia la comunicazione di modifiche all’Agenzia delle Dogane e ai Vigili del Fuoco, che la valutano per quanto di loro competenza.
La regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata (post-esecuzione) redatta da un tecnico abilitato che il titolare trasmette al SUEAP e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, tramite STAR utilizzando l'opzione "adempimenti tecnici".
Non è previsto il collaudo.