Produzione di cosmetici

Procedure di controllo nel mercato interno dei prodotti cosmetici, degli operatori del settore e delle buone pratiche di fabbricazione

Al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare.
Il decreto contiene le disposizioni relative alle modalità di riportare le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento cosmetici per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.
Come previsto dal decreto ministeriale, pubblicati inoltre:
- il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei cosmetici, corredato da indicazioni per la compilazione
- una circolare esplicativa utile per la corretta individuazione delle operazioni di produzione.

A chi si applica il D.M. Salute 
Il decreto si applica a chi produce in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi  qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Ai fini del decreto, per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura.  
Le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici, rientrano nella attività di cui al decreto.

Avvio attività di produzione (in proprio o conto terzi) 
Occorre una Segnalazione  Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 L. 241/1990, da presentare alla ASL competente  per territorio, per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 20.40R e l'endoprocedimento ASL 33 - IG SAN ​STABILIMENTO COSMETICI.

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Ufficio di competenza

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