Sono sale dedicate al gioco denominato 'Bingo' quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29. Sono dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione.
Il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Il gioco del Bingo, che deriva dalla tradizionale tombola, consiste nell'estrazione di palline contrassegnate da numeri da 1 a 90 avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, secondo una combinazione casuale.
L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di pubblica sicurezza. La licenza è permanente ma la durata è comunque legata alla validità della concessione di ADM e all'incarico da parte del concessionario autorizzato.
L'attività è censita, assieme alle scommesse ippiche e sportive, al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto legislativo 222/2016 (cosiddetto Madia 2).
Requisiti
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Documenti da presentare
Avvio dell'attività di sala Bingo:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi
Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti:
- Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi
Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di sala Bingo:
- Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di sala Bingo
Avvio del'attività di sala bingo
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi.
La domanda di autorizzazione in bollo, scaricabile dalla sezione Documenti da allegare, debitamente compilata e firmata, può essere inoltrata:
- direttamente al Questore di Grosseto, in modalità telematica tramite PEC, oppure consegnandola direttamente in formato cartaceo;
- al Questore di Grosseto per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 92.00.05.
L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia medesima.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.