Si tratta della organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari.
La preparazione dei cibi può svolgersi:
- nella sede dell'impresa e successivo trasporto in loco
- in loco con cucina dell'interessato
- in loco con attrezzature portate dalla ditta.
Il termine catering (dall'inglese "to cater" che significa "approvvigionare"), descrive l'insieme delle attività connesse alla preparazione di alimenti e bevande.
Il termine banqueting (dall'inglese "to banquet" che corrisponde a "banchettare") individua, oltre alla preparazione del cibo, anche l'allestimento con tavoli e sedie e il servizio al tavolo.
L'attività complessivamente corrisponde al punto 69 nell'Allegato "A" al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e al codice 56.21.01R.
Requisiti
Il requisito professionale non è necessario se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico.
Il requisito professionale è necessario se il catering effettua la somministrazione in eventi aperti ad un pubblico generico.
Si vedano la Risoluzione MISE n. 8562 del 17/01/2013 e la Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012.
È comunque sempre necessario il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 del Codice regionale del commercio.
Come presentare la pratica
Per l'attività di catering / banqueting nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.21.01R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per notifica ai fini della registrazione (ex notifica sanitaria alimentare), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.