Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti o non aderenti a enti di natura commerciale o non commerciale

Quali sono le modalità e i requisiti necessari per avviare l'attività

Per circolo si intende una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio dei propri soci in locali o spazi non aperti al pubblico.
La normativa di riferimento distingue tra circoli che sono aderenti o meno ad enti a carattere nazionale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nonché tra circoli che sono o meno in possesso delle caratteristiche richieste dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178.
L'adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata e dichiarata in STAR e inoltre confermata annualmente.
Ai sensi dell'art. 53 comma 1, lettera "e" della Lr: 62/2018 (Codice del Commercio), non è soggetta al possesso dei requisiti comunali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del D.P.R. 235/2001.
Si intende inoltre: 
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a).
La natura commerciale o non commerciale delle associazioni e dei circoli si rintraccia nelle condizioni dettagliatamente previste dagli articoli 148 e 149 del richiamato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TIUR), alla cui lettura si rinvia.
I locali nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegliabilità. Il circolo non deve esporre all'esterno insegne relative alla somministrazione e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada.
Il titolo abilitante alla somministrazione costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell'art. 86 TULPS ed abilita all'installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 86  commi 6 e 7 sempre del TULPS.

Requisiti 
Ai sensi dell'art. 48, comma 1-ter della L.R. 62/2018, sono soggette al possesso dei requisiti morali (di onorabilità) di cui all'articolo 11 della L.R. 62/2018, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.
Ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera "e", della L.R. 62/2018, non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49e all'art. 12 (requisiti professionali) le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del DPR 235/2001.

Come presentare la pratica 
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del DPR 235/2001 sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando i seguenti codici:
- codice attività 56.10.02R per le somministrazioni in circoli NON aderenti ad enti o organizzazioni ed aventi natura commerciale o non commerciale
- codice attività 56.21.05R per le somministrazioni in circoli aderenti ad enti o organizzazioni ed aventi natura commerciale o non commerciale.

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Ufficio di competenza

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