La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. La comunicazione di ospitalità è rivolta a chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
A chi si rivolge
1. cessione - (c.d. “cedente”) cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo (non è pertanto dovuta in caso di coabitazione) di un fabbricato o di parte di esso non soggetta a registrazione;
2. ospitalità - chiunque ospita a qualsiasi titolo uno straniero ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili.
Cosa si ottiene
1. La comunicazione di cessione fabbricato prevista dall’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 prevede " Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altrotitolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della personache assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato” Con la modifica introdotta dalla L. 106/2011 per comunicazione deve intendersi che ogni forma contrattuale, che sia soggetta a registrazione, assolve all’obbligo di comunicazione anzidetto La mancata comunicazione di cessione fabbricato è punita con una sanzione da un minimo di € 103,00 ad unmassimo di € 1.549,00 (sanzione ordinaria applicata € 206,00 oltre alle spese).
2. La dichiarazione di ospitalità (art.7 Dlgs 286/1998 e s.m.i., c.d. Testo Unico Immigrazione) spetta a chiunque a qualsiasi titolo ospita uno straniero [cioè un citt. non comunitario] o un apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato a prescindere dalla durata della cessione. Deve comunicare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (competente per territorio ove si trova l’immobile) entro il termine di 48 (quarantotto) ore dall’inizio dell’ospitalità cessione assunzione. La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa da € 160,00 ad € 1.100,00 (sanzione ordinaria applicata € 320,00 oltre alle spese).
Come si ottiene
Presentando la comunicazione:
- a mano recandosi allo sportello dell'Ufficio Ptotocollo;
- via posta tramite raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Civitella Paganico, via 1° Maggio n°6; 58045 Civitella Paganico (GR).
- tramite pec/mail del cedente all'indirizzo: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it (modulo firmato digitalmente dal cedente o firmato in originale e scansionato).