Le leggi che regolano l'attività di raccolta dei funghi sono la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16, la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 68 e la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58, che l'ha in parte modificata.
Per raccogliere i funghi spontanei nel solo territorio di residenza:
- non ha bisogno di nessuna autorizzazione nelle quantità e limitazioni previste dall'art. 4
- non ha bisogno di alcun versamento.
Per raccogliere funghi spontanei al di fuori del territorio di residenza, ma sempre entro la regione toscana, deve:
- effettuare un versamento a favore della Regione Toscana sul conto corrente postale numero 6750946 pari all'importo previsto per l'autorizzazione richiesta con indicazione "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore
- indicare sul bollettino il dati della persona che effetturerà la raccolta
- portare con sé la ricevuta del versamento insieme ad un documento di riconoscimento al momento della raccolta dei funghi
Per i minori di anni 18 e maggiori di anni 14 il versamento deve essere effettuato da chi esercita la patria potestà e nella causale vanno indicate le generalità del minore.
Non è necessario recarsi in alcun ufficio comunale, la ricevuta stessa rappresenta la denuncia dell'inizio attività, ed è strettamente personale e non cedibile.