23 aprile 2020

Coronavirus. Disposizioni in materia di commercio

Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 del Presidente della Regione Toscana. Ulteriori misure per l'esercizio delle attività commerciali.

Con l'Ordinanza n. 41 del 22/4/2020 del Presidente Regione Toscana sono state disposte, a partire dal giorno 24 aprile 2020, nuove modalità per l'esercizio di alcune tipologie di attività commerciali.

  1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
  2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 (esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività artigiane) ogni forma di consumo sul posto;
  3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30/2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
  4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
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