Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che istituisce, a partire da domenica 15 novembre 2020, anche per la Regione Toscana le prescrizioni previste dal Dpcm del 3 novembre sulle regioni all’interno dell’area rossa.
Le principali novità.
- E’ vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso i comuni limitrofi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità – individuate nell’allegato 23 del Dpcm – sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi nei centri commerciali.
- Sono sospesi tutti i servizi alla persona eccetto lavanderie, tintorie, parrucchieri e barbieri.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Le attività di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite solo ed esclusivamente in modalità di asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio è sempre consentita.
- sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
- Svolgimento in presenza delle attività didattiche della sola scuola dell’infanzia, primaria e delle prima media. Le altre attività della scuola primaria dalla seconda media si svolgono a distanza al 100 per cento.
- Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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