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Addizionale Comunale IRPEF

  • Servizio attivo

Con la Delibera di Consiglio N.8 del 23/03/2023, il Comune ha istituito, con decorrenza 1° Gennaio 2023, l'addizionale comunale IRPEF.

A chi è rivolto

L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Come fare

Per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e redditi derivanti da pensione, l'addizionale è trattenuta e versata dal sostituto di imposta (datore di lavoro o istituto pensionistico). Se gli stessi soggetti oltre a tali redditi sono titolari anche di altri redditi, per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'addizionale complessivamente dovuta sarà calcolata e versata secondo le istruzioni fornite per la dichiarazione medesima Mod. 730 o UNICO. L'acconto è stabilito nella misura del 30% e trattenuto nel numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato insede di conguaglio ed è trattenuto nel numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio.

I soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo pagheranno l'addizionale tramite la dichiarazione dei redditi (UNICO), secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei modelli medesimi.

I sostituti d'imposta o i contribuenti in caso di autotassazione (dichiarazione dei redditi), effettuano il versamento utilizzando il modello F24, compilandone la "Sezione Regione ed Enti Locali".

Cosa serve

I Comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I Comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. 

Cosa si ottiene

Pagamento addizionale comunale all'Irpef.

Tempi e scadenze

Con la Delibera di Consiglio N.8 del 23/03/2023, il Comune ha istituito, con decorrenza 1° Gennaio 2023, l'addizionale comunale IRPEF. 

Servizio immediato

Costi

Per l'anno 2024 è stata confermata l'aliquota unica del 0,5%; e la soglia di esenzione per i redditi pari o inferiori a € 5.000,00.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Tributi
Via primo Maggio n .6, 58045, Civitella Paganico (GR)
Comune
Argomenti
Ultima modifica: lunedì, 17 giugno 2024

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