Per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e redditi derivanti da pensione, l'addizionale è trattenuta e versata dal sostituto di imposta (datore di lavoro o istituto pensionistico). Se gli stessi soggetti oltre a tali redditi sono titolari anche di altri redditi, per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'addizionale complessivamente dovuta sarà calcolata e versata secondo le istruzioni fornite per la dichiarazione medesima Mod. 730 o UNICO. L'acconto è stabilito nella misura del 30% e trattenuto nel numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato insede di conguaglio ed è trattenuto nel numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio.
I soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo pagheranno l'addizionale tramite la dichiarazione dei redditi (UNICO), secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei modelli medesimi.
I sostituti d'imposta o i contribuenti in caso di autotassazione (dichiarazione dei redditi), effettuano il versamento utilizzando il modello F24, compilandone la "Sezione Regione ed Enti Locali".