A chi è rivolto
Requisiti strutturali
Per tutte le agenzie, occorrono locali con idonea destinazione d’uso catastale (generalmente C1 o A10), disponibilità di servizio igienico e possesso di certificato di agibilità.
Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
Requisiti oggettivi
La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani. Per effettuare la necessaria verifica l'interessato consulti il sito web.
Ogni agenzia di viaggio deve stipulare - seguendo lo schema tipo regionale (vedi allegati, in fondo a questa sezione) - una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.
Requisiti personali
Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.
I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
Requisiti professionali
Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
La qualifica di direttore tecnico si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;
- b) superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 95 L.R. Toscana 86/2016 (è requisito di ammissione il possesso de diploma di scuola secondaria di secondo grado) o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.
Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di un’agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione al SUEAP entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica.
Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.
I i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano presta to effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
I lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.
Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione al SUEAP entro 30 giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali richiesti.