Regione Toscana
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Manutenzioni - Attività Produttive

Manutenzione e Adeguamento della viabilità consortile

Lavori di miglioramento del fondo stradale e della regimazione delle acquae meteoriche delle strade vicinali:

  • S.V. n° 27 di Vipiana,
  • S.V. n° 43 Podere Nuovo.

L'intervento è volto a garantire una migliore fruibilità della viabilità consortile, con lo scopo di assicurare sia la valorizzazione delle vocazioni produttive della zona agricola, garantendo la tutela del suolo, sia il sostegno per lo sviluppo di attività connesse all'agricolura (agriturismo, vendita diretta dei prodotti, ecc...).

Mappa strada Vipiana e S. Antonio

Vendita straordinaria di fine stagione (saldi)

Le vendite di fine stagione (i cosiddetti "saldi") riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
In quanto vendite straordinarie, le merci offerte in saldo devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Devono sempre essere indicati:

  • il prezzo normale di vendita;
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie, quindi saldi compresi, devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi dell'avvenuta comunicazione al SUEAP.
È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, della Legge Regionale 62/2018, è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che formano oggetto delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti l’inizio delle suddette vendite.
Non occorre presentare alcuna pratica al SUEAP, ma solo rispettare i tempi di inizio e di durata dei saldi stabiliti dalla Regione Toscana.

Distribuzione di carburanti: informazioni generali

Normativa e informazioni generali riguardo l'attività di distribuzione carburanti.

Definizioni
Si intendono:

  • a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
  • b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
  • c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
  • d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;
  • e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;
  • f) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:
    • di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;
    • di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;
    • limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;
    • di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.
  • h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato.

Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti
I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 della Legge Regionale 62/2018 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 101, della stessa l.124/2017 . L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attività. 

Compatibilità degli impianti esistenti

  1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all’articolo 58 della Legge Regionale 62/2018, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 442/2000, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità previste all'articolo 60 della Legge Regionale 62/2018, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato articolo 1, comma 102, della l. 124/2017 .
  2. L'impianto non è incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al punto 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della l. 124/2017.
  3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al punto 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 102, della l. 124/2017.
  4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'articolo 1, comma 103, della l. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della l. 124/2017.
  5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 58 della Legge Regionale 62/2018.

Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della l. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi:

  • a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:
    • privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992;
    • situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del d.lgs. 285/1992;
  • b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
    • ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
    • ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
    • privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992.

Tipologie di impianti per modalità di erogazione

  1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.
  2. Durante l’orario di apertura dell’impianto di cui al punto 1, deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
  3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992.

Punti di ricarica dei veicoli elettrici

Permessi necessari e come installare una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici

Il Decreto interministeriale n. 8090 del 03/08/2017 individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’articolo 23, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. 
Ai fini del decreto si intende per:

  • “infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica”, un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente; 
  • “punto di ricarica”, un punto di ricarica, come definito all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del D.Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257, che per comodità di seguito si riportano.

c. punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d. punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

  1. lenta =(uguale) pari o inferiore a 7,4 kW;
  2. accelerata =(uguale) superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

e. punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

  1. veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
  2. ultra-veloce: superiore a 50 kW;

g. punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera punto di ricarica aperto al pubblico:

  1. un punto di ricarica la cui area di stazionamento è accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
  2. un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del servizio di ricarica;

h. punto di ricarica non accessibile al pubblico:

  1. un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  2. un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  3. un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto sono dettagliatamente individuati nell’Allegato 1 del decreto stesso.

Punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico
La realizzazione di questi punti di ricarica resta attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività, se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
  • il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
  • l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
  • l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Punti di ricarica in impianto di distribuzione carburanti già esistente
L'installazione di tali punti di ricarica costituisce una delle modifiche rilevanti soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma 3, lettera "a", della L.R. 62/2018, ed a successivo  collaudo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, della stessa L.R.

Industrie insalubri

Le attività artigianali o industriali che con le loro lavorazioni possono produrre un'alterazione dell'ambiente esterno o comportano il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose, se comprese nell'elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 (vedi allegati), sono classificate industrie insalubri:

  • di prima classe: quelle che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca danno alla salute del vicinato;
  • di seconda classe: quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Il Sindaco ha facoltà di vietare l'attività insalubre o di prescrivere particolari cautele nell'interesse della salute pubblica, sentita la locale Azienda USL Toscana Sud-Est.
L'interessato all'avvio/modifica/trasferimento di un'industria insalubre deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994. Deve inoltre dichiarare di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato.

Requisiti 
Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Requisiti soggettivi per i cittadini non-comunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

  • Destinazione d'uso "I - Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l'attività di industria insalubre (per le tipologie di attività strettamente a servizio della residenza, elencate nell'allegato "A" del Regolamento edilizio, è consentita anche la destinazione d'uso "Commerciale");
  • Assenza della dichiarazione, con specifica ordinanza sindacale, di inagibilità dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza;
  • Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento Edilizio, dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, se sono trattati anche alimenti, dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
  • Rispetto dei limiti acustici previsti dalla relativa zonizzazione territoriale, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. 89/1998, oppure da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l'attività non rientri nell'elenco di cui all’allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall'obbligo di presentazione dell'impatto acustico;
  • Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (scarico in fognatura, emissioni in atmosfera, altre autorizzazioni ambientali), qualora l'impresa sia soggetta all'ottenimento delle stesse ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 59/2013;
  • Adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso del Certificato Prevenzione Incendi o presentazione SCIA ai fini della sicurezza), qualora l'attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all'Allegato "I" del D.P.R. 151/2011.

Produzione di cosmetici

Al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare.
Il decreto contiene le disposizioni relative alle modalità di riportare le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento cosmetici per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.
Come previsto dal decreto ministeriale, pubblicati inoltre:

  • il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei cosmetici, corredato da indicazioni per la compilazione
  • una circolare esplicativa utile per la corretta individuazione delle operazioni di produzione.

A chi si applica il D.M. Salute 
Il decreto si applica a chi produce in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi  qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Ai fini del decreto, per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura.  
Le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici, rientrano nella attività di cui al decreto.

Avvio attività di produzione (in proprio o conto terzi) 
Occorre una Segnalazione  Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 L. 241/1990, da presentare alla ASL competente  per territorio, per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 20.40R e l'endoprocedimento ASL 33 - IG SAN ​STABILIMENTO COSMETICI.

Strutture ricettive: informazioni generali

Con la legge Quadro 217/1983 è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri per la classificazione delle strutture ricettive del sistema turistico, distintamente per:

  • gli esercizi di tipo alberghiero (Alberghi, Alberghi diffusi, Condhotel);
  • le strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (ostelli);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere e bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze);
  • i residence;
  • le locazioni turistiche.

In Toscana sono vigenti in materia la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale) e il relativo regolamento attuativo 47/R/2018.
Le strutture ricettive sono individuate al punto 75 della Tabella "A" allegata al D. Lgs. 222/2016 (Madia 2), dove è previsto il regime amministrativo della SCIA UNICA per l'avvio dell'attività, eventualmente accompagnata dalla Notifica Sanitaria ai fini della registrazione per la somministrazione di alimenti e bevande e dalla SCIA prevenzione incendi per le strutture con più di 25 posti letto.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10 della Tabella "A" si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di ulteriori attività (acconciatore, estetista, palestra, lavanderia, vendita di preziosi, eccetera) si applicano i relativi regimi amministrativi.

Disposizioni comuni
Denominazione - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
  2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
  3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
  4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.

Insegna - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.
Digital detox - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
  2. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Assistenza sanitaria - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
  2. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Accesso per animali - art. 3, comma 1, lettera j) della l.r. 86/2016

  1. La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
  2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Gioco pubblico lecito: informazioni generali

Si intendono per giochi pubblici quelli definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. 
I giochi pubblici si classificano come:

  • fisici (off line), se distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela;
  • a distanza (online o gambling), se distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia.

Si definiscono giochi leciti quelli la cui offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti.
In questa pagina si offrono informazioni utili a coloro che sono interessati ad avviare / modificare un’attività di gioco pubblico lecito, per una prima conoscenza delle regole e dei procedimenti amministrativi necessari, partendo dai seguenti aspetti generali di cui sempre tenere conto:

  • prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che evidenzia un intenso e persistente desiderio di giocare e l’impossibilità di resistervi, con sintomi di astinenza (irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno), necessità di impiegare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione, insorgenza di distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi;
  • promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti per cura e riabilitazione da DGA;
  • salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
  • contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica per l’imprenditoria del gioco pubblico lecito e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea, con il potere-dovere del Comune di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco ai fini della tutela della salute.

Per le informazioni di dettaglio sulle singole tipologie di gioco lecito con vincita in denaro ammesse, si rimanda alla consultazione delle seguenti pagine:

  • Esercizi e locali con apparecchi con vincita in denaro (AWP): Slot e New Slot
  • Esercizi e locali con Video Lottery Terminal (VLT)
  • Esercizi e locali per la raccolta di scommesse
  • Sale Bingo.

Tipologie di soggetti coinvolti

  • Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell’8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito.
  • Produttore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale.
  • Importatore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario.
  • Distributore: chi esercita l’attività di fornitura di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.
  • Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.
  • Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione o di SCIA, di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Luoghi sensibili da cui calcolare la distanza
La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi cosiddetti “sensibili”, misurata sul percorso pedonale più breve, è effettuata dal Comune mediante sopralluogo, eventualmente in contraddittorio con l’interessato, soltanto a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.
Il Comune non è tenuto ad effettuare mappature né valutazioni istruttorie preventive e scritte in merito alla sussistenza del requisito della distanza.
Luoghi "sensibili" individuati dalla L.R. 57/2013 e validi in tutta la Regione Toscana:

  • Istituti scolastici di qualsiasi grado, comprese le scuole dell’infanzia (3-6 anni) e i nidi d’infanzia (0-3 anni)
  • Luoghi di culto
  • Centri socio-ricreativi e sportivi, che risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità
  • Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
  • Istituti di credito
  • Sportelli bancomat
  • Esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati

Per le violazioni alle distanze dai suddetti luoghi si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.

Requisiti necessari 
Requisiti soggettivi
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50. 
- Requisiti di rappresentanza
Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.

Subingresso e cessazione
Subingresso
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi della L.R. 57/2013 e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti “sensibili”, sia individuati dalla Regione che dal Comune.
Il subingresso è soggetto ad autorizzazione da richiedere al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento dell’attività.
Cessazione
La cessazione dell’attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’evento.

Gas tossici: informazioni generali

La definizione di gas tossico sta nell’articolo 1 del Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 : “Agli effetti dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.

Normativa
La normativa internazionale ha assunto una configurazione specifica per la disciplina delle merci pericolose, ciò nonostante il R.D. 147/1927 ha conservato la sua importanza nella vigente regolamentazione nazionale, costituendo essenziale strumento autorizzativo per l’utilizzo, la custodia, la conservazione ed il trasporto dei gas tossici.
Un collegamento esplicito alla normativa attuale di matrice europea, almeno per quanto riguarda l’aspetto del trasporto dei gas tossici, è stato effettuato dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, sostituendo il paragrafo II del D.M. 9 maggio 1927, attuativo del regolamento speciale di cui al R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927, recante «Norme concernenti i trasporti».
Ferma restando la necessità o meno di acquisire l’apposita licenza, le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- i codici dell’Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
- decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell’aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
- altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.

Gas tossici
Ad oggi i gas tossici riconosciuti come tali ai sensi del R.D. n. 147/1927 sono i seguenti:
1. Acido cianidrico
2. Ammoniaca
3. Anidride solforosa
4. Benzina contenente composti organometallici
5. Cianuri di: potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame e zinco
6. Cloro
7. Cloropicrina
8. Cianogeno: bromuro e cloruro
9. Etere ciano-carbonico
10. Fosgene
11. Isonitrili
12. Ossido di etilene
13. Piombo tetraetile
14. Solfuro di carbonio
15. Idrogeno fosforato
16. Bromuro di metile
17. Piombo tetrametile
18. Solfato di metile
19. Cloruro di metile
20. Acido fluoridrico
21. Trifluoruro di boro
22. Metilmercaptano
23. Tetraidrotiofene
24. Dimetilsolfuro
25. Etilisopropilsolfuro
26. Etilmercaptano
27. Dietilsolfuro.
Il normale stato fisico di alcune delle sostanze sopra elencate non è quello gassoso; i cianuri, il bromuro di cianogeno si presentano allo stato solido. Potrebbe apparire paradossale il mantenimento in vigore di una norma (il R.D. 147/1927) che prevede una classificazione di talune sostanze pericolose, mentre si tende ad un’armonizzazione della classificazione delle sostanze chimiche.
Il regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come regolamento REACH (acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” ovvero “Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”), ha delineato la nuova politica di gestione in ambito comunitario dei prodotti chimici.
Il GHS (acronimo di “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, ovvero “Sistema Globale di Armonizzazione della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”), originato dall’Agenda 21 su Ambiente e Sviluppo sostenibile approvata a Rio de Janeiro nel 1992, è alla base del regolamento europeo 1272/2008/CE, noto come regolamento CLP (acronimo di “Classification, Labelling and Packaging”, ovvero “Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio”), che include appunto i criteri del sistema GHS nella normativa che disciplina i trasporti delle merci pericolose nell’Unione Europea.
La definizione contenuta nel R.D. 147/1927 si discosta pertanto dall’accezione moderna di gas tossici di cui alla classificazione armonizzata delle sostanze chimiche.
Tuttavia, trattare oggi dei gas tossici di cui al R.D. n. 147/1927 significa esaminare comunque tutte le problematiche che si interfacciano con le sostanze pericolose, indagando aspetti diversi che fanno capo a normative con differenti campi di applicazione, accomunate da una logica di sicurezza.

Strutture sanitarie private e studi professionali

La Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 (e successive modifiche e integrazioni) e il nuovo Regolamento attuativo n. 79/R del 17 novembre 2016 disciplinano l'apertura e l'esercizio delle strutture sanitarie private e degli studi professionali.
L'attuale normativa individua gli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e quelli che, erogando prestazioni a minore invasività, devono solamente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.
L'allegato C del regolamento attuativo specifica quali sono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'apertura degli studi soggetti ad autorizzazione e specifica quali sono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'apertura degli studi soggetti a SCIA; elenca inoltre le prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività soggette a SCIA.
La documentazione integrale completa delle liste di autovalutazione per autorizzazione all'esercizio e l’accreditamento è reperibile sul sito di Regione Toscana.

Ultima modifica: mercoledì, 17 maggio 2023

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