Si intendono per giochi pubblici quelli definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.
I giochi pubblici si classificano come:
- fisici (off line), se distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela;
- a distanza (online o gambling), se distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia.
Si definiscono giochi leciti quelli la cui offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti.
In questa pagina si offrono informazioni utili a coloro che sono interessati ad avviare / modificare un’attività di gioco pubblico lecito, per una prima conoscenza delle regole e dei procedimenti amministrativi necessari, partendo dai seguenti aspetti generali di cui sempre tenere conto:
- prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che evidenzia un intenso e persistente desiderio di giocare e l’impossibilità di resistervi, con sintomi di astinenza (irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno), necessità di impiegare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione, insorgenza di distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi;
- promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti per cura e riabilitazione da DGA;
- salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
- contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica per l’imprenditoria del gioco pubblico lecito e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea, con il potere-dovere del Comune di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco ai fini della tutela della salute.
Per le informazioni di dettaglio sulle singole tipologie di gioco lecito con vincita in denaro ammesse, si rimanda alla consultazione delle seguenti pagine:
- Esercizi e locali con apparecchi con vincita in denaro (AWP): Slot e New Slot
- Esercizi e locali con Video Lottery Terminal (VLT)
- Esercizi e locali per la raccolta di scommesse
- Sale Bingo.
Tipologie di soggetti coinvolti
- Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell’8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito.
- Produttore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale.
- Importatore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario.
- Distributore: chi esercita l’attività di fornitura di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.
- Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.
- Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione o di SCIA, di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
Luoghi sensibili da cui calcolare la distanza
La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi cosiddetti “sensibili”, misurata sul percorso pedonale più breve, è effettuata dal Comune mediante sopralluogo, eventualmente in contraddittorio con l’interessato, soltanto a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.
Il Comune non è tenuto ad effettuare mappature né valutazioni istruttorie preventive e scritte in merito alla sussistenza del requisito della distanza.
Luoghi "sensibili" individuati dalla L.R. 57/2013 e validi in tutta la Regione Toscana:
- Istituti scolastici di qualsiasi grado, comprese le scuole dell’infanzia (3-6 anni) e i nidi d’infanzia (0-3 anni)
- Luoghi di culto
- Centri socio-ricreativi e sportivi, che risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità
- Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
- Istituti di credito
- Sportelli bancomat
- Esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati
Per le violazioni alle distanze dai suddetti luoghi si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.
Requisiti necessari
- Requisiti soggettivi
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Requisiti di rappresentanza
Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
Subingresso e cessazione
Subingresso
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi della L.R. 57/2013 e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti “sensibili”, sia individuati dalla Regione che dal Comune.
Il subingresso è soggetto ad autorizzazione da richiedere al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento dell’attività.
Cessazione
La cessazione dell’attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’evento.